SI. Con l’aiuto di Pronto Salvacasa è possibile fare un’opposizione all’esecuzione e quindi opposizione al pignoramento. L’opposizione all’esecuzione è regolata dagli artt. 615 e 616 del codice di procedura civile. Ma come è possibile proporre opposizione all’esecuzione? Chi sono i soggetti legittimati a proporla? Quali sono i termini di presentazione e davanti a quale giudice può essere presentata?
QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELL’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE? L’opposizione all’esecuzione è un procedimento complesso, attraverso il quale si contesta il diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata.Tale strumento può essere proposto per fare opposizione all’atto di precetto, nel caso in cui l’esecuzione non sia ancora iniziata, oppure con ricorso al giudice dell’esecuzione nel caso in cui il procedimento d’esecuzione sia già iscritto a ruolo. Si decade dal diritto d’opposizione all’esecuzione successivamente la vendita o l’assegnazione del bene pignorato. Occorre precisare che l’opposizione all’esecuzione, che contesta l’esistenza del diritto di esecuzione, non deve confondersi con l’opposizione agli atti esecutivi, disciplinata dall’art. 617 c.p.c., che contesta la regolarità formale del titolo e dei singoli atti e va proposta entro 20 giorni dalla notifica del titolo o del precetto.
CHI PUÒ PROPORRE OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE? Il proprietario dell’immobile pignorato, nonché debitore, può proporre opposizione all’esecuzione; stessa facoltà è riconosciuta al terzo proprietario del bene pignorato. I soggetti passivi dell’opposizione sono il creditore o i creditori procedenti ed eventuali intervenuti.
IN QUALI CASI PUÒ ESSERE PROPOSTA L’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE? L’opposizione all’esecuzione può essere proposta al verificarsi (a titolo esemplificativo) di una delle seguenti condizioni:
la sentenza è impugnata e/o riformata con revoca della provvisoria esecutività;
il decreto ingiuntivo risulta sprovvisto della formula esecutiva;
la cartella esattoriale è iscritta a ruolo ma priva della relativa notifica;
la prescrizione del diritto sotteso è giunta successivamente alla formazione del titolo esecutivo;
il titolo esecutivo veniva proposto da un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
l’esercizio dell’azione esecutiva per un diritto differente da quello contenuto nel titolo;
il precetto richiedeva un importo superiore a quello riconosciuto dal titolo esecutivo. Accertata l’esistenza di una tra le sopraelencate condizioni, si può procedere con la proposta di opposizione all’esecuzione con due diversi strumenti:
l’opposizione preventiva proposta prima dell’inizio dell’esecuzione forzata, a partire dalla data di notificazione del precetto e fino al primo atto dell’esecuzione;
l’opposizione successiva proposta dopo l’apertura del processo esecutivo, con struttura bifasica perché finalizzata non solo a contestare il diritto a procedere all’esecuzione del creditore ma anche la pignorabilità del bene.
4. I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE Il giudice, a conclusione di una procedura di opposizione (sia essa preventiva o successiva), emetterà un provvedimento che sarà comunque appellabile e soggetto ad impugnazione come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura civile. L’eventuale provvedimento finale avrà efficacia nella procedura esecutiva. L’opposizione all’esecuzione rappresenta un argomento complesso e delicato, per cui risulta sempre necessario il supporto professionale di avvocati, Pronto Salvacasa offre anche questo tipo di servizio. Se desideri conoscere i dettagli, rivolgiti a Pronto Salvacasa. I nostri avvocati specializzati, analizzeranno nel dettaglio la tua situazione debitoria e ti consiglieranno la strada migliore per risolvere definitivamente e alle condizioni più vantaggiose i tuoi problemi di debito.
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